Con il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, è stato pubblicato in Gazzetta il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155).
I cambiamenti introdotti sono diversi: alcuni sono già entrati in vigore, mentre altri lo saranno dal 15 agosto 2020.Prendiamo in esame alcune delle principali novità del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza .
L’obiettivo del decreto è fornire uno strumento che aiuti gli imprenditori a prevenire e contenere gli effetti di una crisi aziendale.
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, inoltre, consente all’Italia di adeguarsi alle norme di riferimento già adottate in altri Paesi europei in particolare:
- introduzione di un sistema di allerta, per permettere una tempestiva rilevazione degli indizi di crisi e l’adozione di misure che possano favorire il superamento della stessa;
- semplificazione delle disposizioni in materia concorsuale e riduzione di tempi e costi per le procedure;
- istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un albo dei soggetti autorizzati a svolgere attività di gestione e controllo nell’ambito di procedure concorsuali;
- tra gli strumenti di gestione della crisi e dell’insolvenza, priorità alle procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
- armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori;
- misure premiali per gli imprenditori che presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi) o domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza.
Tra le novità più importanti vi è senza dubbio l’obbligo di nomina di un organo di controllo o di un revisore esterno per le società con determinati requisiti.
Come stabilito all’articolo 379, che modifica l’art. 2477 del Codice Civile, tale disposizione è obbligatoria per le imprese che:
- sono tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- sono controllate da una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- superano, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: 4 milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale; 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Inoltre l’articolo 375 del D.Lgs. 14/2019 sancisce , “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale“.
Quest’obbligo presenta delle similitudini con il D.Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, visto che in entrambi i casi si va verso una direzione di auto-organizzazione interna.
Ecco perché, alla luce di quanto sopra, l’integrazione del Modello Organizzativo Gestionale (D.Lgs. 231/2001) con quanto richiesto dal D.Lgs. 14/2019 può essere una scelta efficace per tutelare aziende e imprenditori e dare prova di essere una realtà sicura e affidabile.
Il Modello 231 permette di avere un organo di controllo esterno quale esimente per la responsabilità della società .
L’adozione di tale modello organizzativo (e il mantenimento dello stesso) può, quindi, non solo tutelare l’azienda ma rappresentare un ulteriore elemento di rassicurazione per il potenziale cliente di quell’impresa, come dimostrazione di maggior qualità e affidabilità.